A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974 e dallo scambio di note del 18 maggio 1978, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 della convenzione del 31 marzo 1939 e successive modifiche, e' elevata, a partire dal 1 gennaio 1983, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa comprese quelle di bollo e di quietanza, a 9 miliardi di lire annue, da corrispondersi in ratei semestrali anticipati.

Testo vigente dal 30 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914~accordo-art3 · fonte su Normattiva