Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 1 - comprensive delle quote di capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974, dallo scambio di note del 18 maggio 1978 e dal presente accordo aggiuntivo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914~accordo-art2 · fonte su Normattiva