Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1977 al 22 dicembre 2008. 222 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 1, nel primo e nel secondo comma, la data: "31 gennaio 1980" e' sostituita dall'altra "31 gennaio 1981"; dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente. Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale. Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, la proroga prevista dal presente decreto opera fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo e' stato disposto e comunque non oltre il 1981". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: Art. 1-bis. - "La proroga di cui all'articolo 1 del presente decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti, a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonche' degli statuti delle regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-03-31;92~artunico · fonte del testo