Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti. Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 1 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-31;92~art7 · fonte su Normattiva