Art. 23 — Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima. ((Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61)).
Testo vigente dal 20 marzo 1987
