in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la Sede dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a Vienna, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se quest'ultimo periodo e' piu' lungo. 2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma e deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario. 3. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. 4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso e' stato manifestato. 5. a) La presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo, e' aperta all'adesione delle Organizzazioni Internazionali e degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare Accordi Internazionali concernenti le questioni coperte dalla presente Convenzione.

  • b)Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.
  • c)Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunichera' al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni coperte dalla presente Convenzione.
  • d)Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art14 · fonte su Normattiva