1. La presente Convenzione e' aperta alla firma:
- a)di tutti gli Stati;
- b)della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
- c)di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
- d)di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
- e)di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
- f)delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX. 2. La presente Convenzione e' aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
