Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformita' ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche. In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania facilitera' il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

Testo vigente dal 12 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;92~accordo-art4 · fonte su Normattiva