1. - Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto. Esso e' presieduto dal presidente dell'Istituto. 2. - Sono membri del Consiglio accademico:
- a)il presidente dell'Istituto;
- b)il segretario generale dell'istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto;
- c)i capi di dipartimento;
- d)tutti i professori addetti all'istituto o una parte di essi;
- e)rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante;
- f)rappresentanti dei ricercatori. 3. - Il Consiglio superiore puo' invitare a partecipare alle attivita' del Consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalita' delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza. 4. - Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), determinano:
- a)il numero dei membri del Consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 2, lettere d), e), f) nonche' le modalita' per la loro designazione e la durata del mandato;
- b)le norme di maggioranza applicabili in seno al Consiglio accademico. 5. - il Consiglio accademico:
- a)elabora i programmi di studi e di ricerche;
- b)partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale;
- c)adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto;
- d)riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante dell'Istituto;
- e)determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14;
- f)stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi;
- g)esamina il progetto di relazione di attivita' elaborato dal presidente dell'istituto e sottoposto al Consiglio superiore. 6. - il Consiglio accademico puo' prendere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo. 7. - Un ufficio di presidenza del Consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto e assistito dal segretario generale, e composto dal presidente e dai capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal Consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
