Il consiglio dei direttori di laboratorio e' composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale. Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio puo' invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o piu' membri del consiglio, esperti anche esterni. Il consiglio dei direttori di laboratorio:

  • 1)esamina il consuntivo dell'attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalita' dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
  • 2)formula proposte:
  • a)sul programma dell'attivita' dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
  • b)sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
  • c)sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
  • 3)esprime parere:
  • a)sul coordinamento dell'attivita' dei laboratori e dei servizi generali;
  • b)sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;
  • 4)designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
  • a)discipline mediche e biologiche;
  • b)discipline chimiche e farmaceutiche;
  • c)discipline fisiche e tecnologiche;
  • 5)esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda. Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art10 · fonte su Normattiva