(a) I tre candidati di nazionalita' differente che abbiano ottenuto il piu' alto numero di voti saranno considerati eletti. (b) Nel caso in cui due o piu' candidati ottengano lo stesso numero di voti e si renda quindi impossibile coprire i tre posti secondo le condizioni previste al paragrafo precedente, sara' tenuto un nuovo scrutinio per stabilire la rispettiva posizione soltanto di quei candidati che hanno ottenuto un eguale numero di voti.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art43 · fonte su Normattiva