[1]Articolo VII
[2]1. Il controllo della gestione finanziaria dell'Organizzazione e' esercitato da una commissione finanziaria in cui ogni Governo membro puo' esser rappresentato da un delegato. 2. La commissione si riunisce durante le sessioni della Conferenza. Essa puo' riunirsi in sessione straordinaria.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
