[1]Articolo XVI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

[2]Sezione 1. - Organi del Fondo

[3]Gli organi del Fondo sono i seguenti:

  • a)un Comitato di direzione;
  • b)un Consiglio consultivo;
  • c)un Segretariato.

[4]Sezione 2. - Il Comitato di direzione

  • a)Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Comitato di direzione, che e' responsabile del funzionamento del Fondo.
  • b)Il Comitato di direzione e' composto da tutti i membri del Fondo, che sono rappresentati da alti funzionari del settore finanziario. Ciascun membro designa un rappresentante e un supplente. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato di direzione.
  • c)Il Comitato di direzione elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti.
  • d)Il Comitato di direzione svolge normalmente le sue funzioni presso la sede del Fondo e si riunisce ogni qualvolta lo esigono i lavori del Fondo.
  • e)Il numero prescritto per la validita' delle riunioni del Comitato di direzione e' di almeno il 75 per cento dei membri, purche' tale numero rappresenti non meno del 70 per cento sul totale dei voti dei membri.
  • f)Il Comitato di direzione riferisce al Consiglio dell'OCSE sulle attivita' del Fondo.
  • g)Il Comitato di direzione puo' stabilire ogni altro regolamento e norma procedurale che esso ritenga necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

[5]Sezione 3. - Rappresentanza della Comunita' Economica Europea

[6]Un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee partecipa alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.

[7]Sezione 4. - Relazioni con altre Organizzazioni internazionali

[8]Il Comitato di direzione prende le disposizioni adeguate per assicurare il collegamento con il Fondo monetario internazionale e con la Banca dei regolamenti internazionali, nonche' la partecipazione di rappresentanti di dette istituzioni alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.

[9]Sezione 5. - Regole di voto

  • a)Ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale alla sua quota e tale diritto di voto viene esercitato dal suo rappresentante al Comitato di direzione o, in sua assenza, dal suo supplente.
  • b)Il risultato di un voto e' determinato nel modo seguente:
  • i)solo i voti espressi sono presi in considerazione;
  • ii)salvo espresse disposizioni contrarie, tutte le decisioni del Comitato di direzione sono prese a maggioranza dei voti;
  • iii)nessuna decisione di cui agli articoli VI, X, XIV, XVI e XX puo' essere presa se la maggioranza richiesta non comporta la meta' del numero dei membri votanti.
  • c)Il Comitato di direzione puo' prendere decisioni per corrispondenza o mediante qualsiasi altro rapido mezzo di comunicazione.

[10]Sezione 6. - Il Consiglio consultivo

  • a)Il Comitato di direzione istituisce un Consiglio consultivo composto da funzionari finanziari designati dai membri e che agiscono in qualita' di esperti.
  • b)Il Comitato di direzione stabilisce a maggioranza dei due terzi il numero dei membri del Consiglio consultivo, che non deve superare la meta' del numero dei membri del Fondo.
  • c)Il Consiglio consultivo e' incaricato di preparare, sotto il controllo del Comitato di direzione, i lavori di quest'ultimo con l'ausilio del Segretariato e di eseguire qualsiasi altro compito affidatogli dal Comitato di direzione. Il Consiglio consultivo riferisce al Comitato di direzione sulle questioni da sottoporre a quest'ultimo per esame o decisione.

[11]Sezione 7. - Il Segretariato

  • a)Il Segretariato dell'OCSE assicura il segretariato del Fondo e svolge le mansioni amministrative per il Fondo secondo le direttive del Comitato di direzione.
  • b)Tutte le spese sostenute dall'OCSE per il funzionamento del Fondo sono rimborsate da quest'ultimo, mediante prelievo dei fondi necessari sul conto di cui all'articolo XV.

[12]Sezione 8. - Sede

[13]La sede del Fondo e' stabilita presso la sede dell'OCSE a Parigi, Francia.

[14]Sezione 9. - Autorita' designata

[15]Ogni membro designa un'unica autorita' monetaria, sia essa il Tesoro, il Fondo di stabilizzazione, la Banca centrale o altra autorita' monetaria, come responsabile delle transazioni tra detto membro e il Fondo.

[16]Sezione 10. - L'Agente

  • a)Il Fondo puo' concludere un accordo con la Banca dei regolamenti internazionali onde permettere a quest'ultima di agire in qualita' di agente del Fondo a fini amministrativi, e in particolare:
  • i)tenere la contabilita';
  • ii)incassare le somme dovute al Fondo;
  • iii)effettuare i pagamenti dovuti dal Fondo;
  • iv)depositare gli averi del Fondo.
  • b)L'accordo previsto al paragrafo a) della presente sezione puo' anche includere disposizioni concernenti i prestiti contratti dal Fondo ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 b) o dell'articolo IX.
  • c)L'agente sottopone periodicamente una relazione al Comitato di direzione, comprensiva di un conto di averi e di impegni nonche' di un conto di entrate e di spese.

[17]Sezione 11. - Verifica contabile indipendente

[18]Il Comitato di direzione prende le disposizioni necessarie affinche' i conti del Fondo siano verificati da revisori dei conti indipendenti e invia ad ogni membro una relazione su detta revisione nonche' uno stato delle operazioni del Fondo.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artxvi · fonte su Normattiva