Art. 11 (Convenzione)
Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio: - l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea; - l'adattamento, qualora cio' si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
