Riconoscendo l'interesse di agevolare la visita dei beni tutelati da parte del pubblico, ogni Parte s'impegna a fare in modo che le conseguenze di detta apertura al pubblico, in particolar modo le sistemazioni delle vie di accesso, non rechino danno alla natura architettonica e storica di detti beni e del loro ambiente.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art12 · fonte su Normattiva