Art. 12 (Convenzione)
Riconoscendo l'interesse di agevolare la visita dei beni tutelati da parte del pubblico, ogni Parte s'impegna a fare in modo che le conseguenze di detta apertura al pubblico, in particolar modo le sistemazioni delle vie di accesso, non rechino danno alla natura architettonica e storica di detti beni e del loro ambiente.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
