[1]minimo per la totalizzazione

[2]Nonostante quanto disposto agli articoli 13 e 14, se la durata complessiva dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte e' inferiore ad un anno (52 settimane") e se, considerando soltanto questi periodi, non sussiste il diritto ad una prestazione ai sensi di detta legislazione, l'istituzione competente di detta Parte non sara' tenuta a concedere prestazioni in relazione a tali periodi in virtu' del presente Accordo. Tuttavia questi periodi verranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di questa Parte, in applicazione del presente Capitolo.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art15 · fonte su Normattiva