[1]delle controversie

[2]1. Le autorita' competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque controversia che possa sorgere nella interpretazione o applicazione del presente Accordo nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso. 2. Le Parti si consulteranno tempestivamente, su richiesta di una delle Parti, in merito a controversie che non siano state risolte dalle autorita' competenti ai sensi del paragrafo 1. 3. Qualora una controversia non possa essere risolta, essa sara' sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 4. La decisione degli arbitri e' definitiva e vincolante.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art29 · fonte su Normattiva