[1]Soluzione delle controversie

[2](1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione. (2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sara' sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalita' operative della procedura di arbitrato.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art36 · fonte su Normattiva