[1]di periodi ed eventi pregressi e disposizioni transitorie

[2]1. Qualisiasi periodo accreditabile ai sensi della legislazione di una delle Parti, prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo, e' preso in considerazione al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi dell'Accordo stesso. 2. Salvo quanto disposto al paragrafo 4, il presente Accordo non conferisce alcun diritto a ricevere il pagamento di una prestazione per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, una prestazione in denaro, diversa da un pagamento in capitale, e' pagata in virtu' del presente Accordo con riferimento ad eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. 4. Le domande di prestazioni in corso di trattazione alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le domande di prestazioni presentate successivamente a tale data e relative a diritti anteriori a tale data spettanti in virtu' dell'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, verranno definite, in base a tale Accordo, per quanto si riferisce ai diritti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, e in base a quest'ultimo Accordo per quanto concerne i diritti che da esso derivano.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art31 · fonte su Normattiva