[1]DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO
[2]1. Soltanto ai fimi dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, dell'Articolo 27 dell'Accordo, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacita' di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorita' alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorita' competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 27 (Scambio di informazioni) dell'Accordo, 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformita' agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Articolo 27 dell'Accordo nonche' ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
