[1]DELLA PROCEDURA ARBITRALE

[2]In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: (a) le spese delle personalita' indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e (b) i compensi delle personalita' indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~protocollo-aggiuntivo-art7 · fonte su Normattiva