[1]'

[2]1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale e' stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica il rispetto di obblighi piu' ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendi egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~protocollo-aggiuntivo-art8 · fonte su Normattiva