Art. 15 (Convenzione)
[1]Comunicazione delle informazioni
[2]1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.
[3]2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:
- a)dati statistici sulle quantita' totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantita';
- b)nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di queste sostanze.
[4]3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
