[1]Trasmissione delle relazioni

[2]1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e degli eventuali elementi di criticita' incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione. 2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione. 3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicita' ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunita' di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art21 · fonte su Normattiva