Art. 9 (Convenzione)
[1]Scambio di informazioni
[2]1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:
- a)la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;
- b)le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.
[3]2. Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato.
[4]3. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni.
[5]4. Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative.
[6]5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
