• a)Le compensazioni di prima categoria sono eseguite senza il previo accordo delle Parti Contraenti.
  • b)Le compensazioni di seconda categoria sono subordinate al previo accordo delle Parti Contraenti direttamente interessate a ciascuna compensazione di seconda categoria.
  • c)Le Parti Contraenti, pur non impegnandosi ad accettare le compensazioni di seconda categoria, intendono cooperare pienamente per facilitare la realizzazione di ogni ragionevole proposta presentata dall'Agente, tenuto conto di tutte le circostanze relative a tali compensazioni.
  • d)Nello stabilire le compensazioni di seconda categoria, l'Agente si sforzera' di facilitare le compensazioni atte a rendere maggiormente agevoli le relazioni piu' critiche tra debitore e creditore, tenendo presente che e' bene evitare per quanto possibile i regolamenti in oro o divise tra le Parti Contraenti nonche' le interruzioni negli scambi o pagamenti.
  • e)Nulla nel presente articolo si oppone a che una Parte Contraente informi l'Agente che essa e' disposta ad accettare, senza il suo previo accordo, tutte o parte delle compensazioni di seconda categoria che potrebbero essere stabilite dall'Agente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art4 · fonte del testo