• a)Nel calcolo dei saldi disponibili per le compensazioni di un dato mese, l'Agente, puo', a domanda di una delle Parti Contraenti, escludere certe categorie, di saldi posseduti da detta Parte Contraente. Le categorie di saldi suscettibili di essere escluse, nonche' la procedura da seguire per domandare la loro esclusione, sono stabilite nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
  • b)Nessun saldo escluso dalle compensazioni relative a un dato mese in conformita' del paragrafo a) del presente articolo deve essere compreso, dalla Parte Contraente che ha richiesto tale esclusione, nei calcoli concernenti i regolamenti in oro o in divise che sarebbero esigibili dalla detta Parte Contraente in virtu' di un accordo di pagamenti concluso anteriormente alla firma del presente Accordo o che potrebbero intervenire immediatamente dopo le compensazioni relative al mese considerato.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art5 · fonte del testo