1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali e verra' validamente approvato per la Comunita' da una decisione del Consiglio delle Comunita' europee, presa in conformita' delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e notifica alle altre parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica dell'approvazione verranno scambniate a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;94~protocollo-art5 · fonte su Normattiva