Ratifica, accettazione o approvazione

  • 1)Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
  • 2)Salvo nei casi previsti all'Articolo 45, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio puo' decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite..

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art44 · fonte su Normattiva