[1]ARTICOLO XVIII

[2]RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[3]1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artxviii · fonte su Normattiva