[1]Assistenza amministrativa e giuridica
[2](1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniranno gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto previsto dall'art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte. (2) Le istituzioni competenti potranno concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
Testo vigente dal 25 luglio 2023
