[1]Esenzioni e riconoscimento degli attestati

[2](1) Qualora la legislazione di una Parte preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nel territorio dell'altra Parte. (2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano essere presentati per l'attuazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari delle Parti. (3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte, relativa all'autenticita' di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art19 · fonte su Normattiva