Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
- a)la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
- b)il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
Testo vigente dal 12 febbraio 1979
