Alle spese per le operazioni relative alle forniture indicate nell'articolo 3 l'AIMA provvedera' con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalita' ivi previste. Il predetto fondo sara' reintegrato con gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture.
Testo vigente dal 20 dicembre 1969
