Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976
Art. 2 (Convenzione)
La Parte Contraente che ha pronunciato la decadenza ne da' avviso senza indugio alla Parte Contraente che ha rilasciato la patente di guida nonche' a quella sul territorio della quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
