Art. 3 (Convenzione)
La Parte Contraente che e' stata avvertita di tale decisione puo' pronunciare, a norma della propria legge, la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare, se i fatti e le circostanze che hanno motivato l'intervento dell'altra Parte Contraente fossero avvenuti sul proprio territorio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
