Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
Testo vigente dal 4 luglio 2011
