All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: "m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".

Testo vigente dal 4 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;95~art6 · fonte su Normattiva