Oggetto e finalita' La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art1 · fonte su Normattiva