[1]TECNICA

[2]Sara' istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e degli atti discendenti per promuovere la cooperazione militare e tecnica tra le Parti. La Commissione tecnica si riunira' una volta all'anno alternativamente in ciascuno dei due Paesi. I membri della Commissione tecnica sono designati da ciascuna delle Parti, tenendo conto della rappresentativita' delle strutture implicate nell'attuazione del presente Accordo. I membri della delegazione ospite sono tenuti a conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese ospitante. Ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione mista elabora e adotta un proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95~accordo-art4 · fonte su Normattiva