[1]FINANZIARI

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza, nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, in particolare: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni e le malattie nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle normative nazionali; b. le spese mediche ed odontoiatriche nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b, di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso le infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a favore di tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno eseguite subordinatamente alla disponibilita' dei fondi delle Parti.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95~accordo-art5 · fonte su Normattiva