[1]ARTICOLO IX

[2]AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

[3]1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente:

  • a)acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
  • b)mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
  • c)trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artix · fonte su Normattiva