[1]ARTICOLO IX
[2]AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
[3]1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente:
[4]a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
[5]b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
[6]c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.
Testo vigente dal 19 luglio 2022
