[1]ARTICOLO IX

[2]AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

[3]1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente:

[4]a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;

[5]b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;

[6]c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artix · fonte su Normattiva