Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
