[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969

[4]I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo e' di stipulare una convenzione; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo primo Obbligo generale derivante dalla convenzione

[6]I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art1 · fonte su Normattiva