[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
[4]I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo e' di stipulare una convenzione; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo primo Obbligo generale derivante dalla convenzione
[6]I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
