Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunita' da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro. Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
