1. Ove la Comunita' concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di Consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la Comunita' e la Turchia. 2. Quando cio' risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla Comunita' da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale. Se tali misure non vengono prese, il Consiglio di Associazione puo' adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art54 · fonte su Normattiva