seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Giordania sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:

  • a)la tassa dello 0,4% ad valore applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
  • b)la tassa dello 0,9% ad valore applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;96~protocollo-art5 · fonte su Normattiva