[1]1. La Repubblica portoghese abolisce il 1 marzo 1986 i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a tale data sulle importazioni in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti elencati qui di seguito i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo stabilito all'articolo 190.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]3. La Repubblica portoghese mantiene la facolta' di sostituire qualsiasi dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con una tassa interna conforme all'articolo 95 del trattato CEE. Se la Repubblica portoghese si avvale di questa facolta' l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base di cui all'articolo 189. Questo elemento viene abolito negli scambi con la Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito dagli articoli 190 e 197.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art196 · fonte su Normattiva