Art. 13 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Servizi Meteorologici
[2]1. Gli Stati Membri assicurano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi ed informazioni meteorologiche aeronautiche. 2. Ogni Stato Membro fornisce al "BLUE MED Governing Board" una lista di fornitori di servizi meteorologici designati in esclusiva o altrimenti autorizzati ai sensi della normativa sul Cielo Unico Europeo per la fornitura dei servizi Meteorologici all'interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilita'.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
